Circolare portabici: non è più in vigore!

30

Qualche giorno fa il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso che sospendeva la famigerata “circolare portabici” del Ministero dei trasporti. Ci ha contattati l’avvocato di CO.RA spa, una delle aziende che si erano mosse legalmente per il ricorso, rispondendo all’appello di fare chiarezza su quanto sta accadendo. Ecco cosa ci ha scritto.

Sono il legal counsel e responsabile degli aspetti giuridici/legali di CO.RA.spa, capofila degli appellanti TAR per l’annullamento della circolare MIT settembre 2023. La pregerei se le fosse possibile fare maggiore chiarezza, in quanto nell’articolo da voi pubblicato dichiarate e si percepisce oltre ogni ragionevole dubbio, che sia ritornata attiva la “famigerata circolare” e la cosa non è assolutamente corretta! Le illustro come in realtà sia l’attuale situazione: Effettivamente il Tar Lazio con la sentenza n.15995 depositata il 27 agosto 2024, ha respinto il nostro ricorso.



.

La sentenza toglie efficacia all’ordinanza cautelare n. 196 del 19 gennaio 2024 del Consiglio di Stato che sospendeva la circolare, ed è potenzialmente idonea a farla tornare in vigore.

Uso il condizionale perchè il provvedimento 19 gennaio 2024 del direttore generale Pasquale D’Anzi, ha sospeso le circolari impugnate per effetto della precedente sentenza del CDS, ed il provvedimento di sospensione è un atto amministrativo di natura cautelare, che deve espressamente essere rimosso dal suo autore (il direttore generale D’Anzi in quanto responsabile del procedimento amministrativo) sulla base della sentenza, ma non per effetto della sentenza ( in altre parole la sentenza da sola non fa rivivere il provvedimento sospeso).

La sentenza, se vuole il nostro parere, è motivata in modo puntiglioso ma non è condivisibile, sia con riferimento alla violazione delle libertà eurounionali lese (circolazione, stabilimento e prestazione di servizi), tutte contestualmente censurate, al di là degli incongrui rilievi fatti dal giudice, sia con riferimento alla distinzione tra libertà di circolazione da un lato e di stabilimento e prestazione dei servizi dall’altro, per cui la prima libertà sarebbe tutelabile soltanto dalla persone fisiche e non dalle persone giuridiche e la seconda anche da loro, ma nel ricorso non sarebbe stata indicata come violata.

Peccato che nella rubrica del motivo sono indicati proprio gli artt. 49 e 56 del trattato che riguardano esattamente la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

Tralascio ulteriori considerazioni tecniche, ma senz’altro balza agli occhi il fatto che il regolamento Unece 26 emanato da un organismo internazionale ( Onu), secondo la tesi del giudice sarebbe stato limitato nella sua applicazione dal regolamento dell’unione europea e per questo si sarebbe prodotta una modifica dell’art. 78 del codice della strada che non esenterebbe più le entità tecniche indipendenti, installate successivamente alla omologazione del veicolo, dalla omologazione sicché la circolare sarebbe interpretativa e non normativa, nonostante con il decreto del 06 luglio 2023 il Mit si era visto costretto ad emanare un regolamento di natura normativa, delegato appositamente dalla legge n.2 del 2019, potere prevedere l’omologazione delle stesse strutture sui veicoli M3 ed M2.

Non può però essere tralasciata soprattutto a fini morali e di indirizzo di tutela ambientale, l’irragionevole motivazione che cito tal quale: “Detti dispositivi, infatti, non risultano funzionali al trasporto di mezzi strettamente necessari a garantire la libertà di movimento, in quanto gli sci e le biciclette non costituiscono mezzi di circolazione indispensabili per la generalità dei cittadini, né svolgono una funzione ausiliatrice della deambulazione per determinate categorie di soggetti affetti da specifiche patologie motorie – profilo questo, che peraltro neppure è stato invocato dalle società ricorrenti e, comunque, del pari strettamente inerente alla sfera giuridica delle persone fisiche”.

Non credo occorra commentare o aggiungere altro.
Resto a sua disposizione se avesse necessità di chiarimenti anticipandole che se la circolare dovesse essere riattivata, richiederemmo in appello al CDS, la non soluzione di continuità della sospensiva che attualmente ancora persiste.

Dr.Luigi Pini

Commenti

  1. Avevo paura di commentare perché non ci ho capito una mazza di quello che ho letto e non volevo fare una figura barbina.... Ma a quanto pare non sono l'unico. Traduttore legalese/italiano?
  2. avalonice:

    Se fossi io il ministro il responsabile dell'ufficio che si occupa di queste cose lo "dimissionerei" subito e se non vuole dimettersi...a pulire i cessi; in caso di ricorso li chiederei i danni economici per rifondere le aziende produttrici che hanno subito questo pasticcio.
    E' tutto da vedere che il ministro veda questa vicenda come un "pasticcio". E perchè, come ho scritto sopra, probabilmente lo ha ispirato, e perchè allo stato dei fatti il TAR gli ha pure dato ragione.
    Per non dire, come scrive sopra @rovert, che quando esce una nuova norma di legge qualcuno che ci rimette c'è sempre, e non è detto che il legittimo interesse leso venga risarcito.
  3. sembola:

    E' tutto da vedere che il ministro veda questa vicenda come un "pasticcio". E perchè, come ho scritto sopra, probabilmente lo ha ispirato, e perchè allo stato dei fatti il TAR gli ha pure dato ragione.
    Per non dire, come scrive sopra @rovert, che quando esce una nuova norma di legge qualcuno che ci rimette c'è sempre, e non è detto che il legittimo interesse leso venga risarcito.
    Non si tratta di rimetterci o no, ma di fornire un quadro legislativo chiaro ed applicabile, se questi buffoni non lo fanno (per incapacità o volontà non me ne frega niente) e creano danni a tutto il paese è giusto che ne paghino le conseguenze.
    Il ministro, a capo della struttura, è il responsabile e quindi è lui che deve rispondere dei danni che creano scelte scriteriate fatte dalla sua struttura.
    Quando dico rispondere ritengo che debba pagare proprio in prima persona dei danni che crea, lo so dal punto di vista legale è una pura fantasia, ma francamente mi sono rotto di tutta questa approssimazione.
    Ovvio che, nell'esempio di @rovert, le aziende che producevano amianto hanno subito un danno, però nel complesso tutta la società ne ha tratto un vantaggio (meno inquinamento, meno tumori ecc.) in questo caso scrivendo norme contraddittorie vai a penalizzare certe aziende, oltre agli utenti finali che pensavano di aver acquistato un prodotto conforme alle direttive, senza avvantaggiare nessuno...o almeno spero ma qui andiamo nel complottismo.
Storia precedente

Lavare la bici con l’idropulitrice?!

Storia successiva

I nuovi trail del Dolomiti Paganella Bike

Gli ultimi articoli in News

Nuovi Garmin Fenix 8

Garmin presenta oggi i nuovi orologi Fenix 8, i successori del Fenix 7 che abbiamo provato…