Decreto viabilità forestale: tanto rumore per nulla

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È da un paio di giorni che i forum sono roventi, a seguito della precipitosa pubblicazione del Decreto sulla viabilità forestale, avvenuto il primo dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale. Pareva che la mountain bike venisse vietata sulle strade forestali. E invece, ecco la tanto attesa precisazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:



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Si premette che il Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata.

È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità.
Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.

Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada.
Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale “… tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica”.

Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.
Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali.

In sintesi: nessun cambiamento. Le regioni mantengono l’incarico di occuparsi del loro territorio e di preservarlo, come hanno fatto fin’ora.

 

Commenti

  1. pierluigi71:

    Non è così perchè se è vero che la norma detta delle linee guida è anche vero che all'interno di queste linee guida è scritto espressamente che l'utilizzo di sentieri tra 1m e 2,5m è previsto esclusivamente per il traffico pedonale e animale escludendo quindi quello ciclistico.
    E questo non lo credo io, lo leggo.
    Quindi le regioni dovranno espressamente prevederlo, altrimenti resta vietato.

    Chiudo qui la polemica. ;-)
    No, è solo una classificazione! Dice che quel tipo di viabilità (con quelle caratteristiche) serve al passaggio di pedoni ed animali nell'ambito dello svolgimento delle attività forestali. Le bici non sono contemplate in quanto non sono utilizzate nell'ambito della selvicoltura!
  2. Gigispeed3:

    italia , paese da cui fuggire.
    Poi parli con chi è fuggito, e scopri che l'essere umano tende a fare le stesse cose anche da altre parti, e che nemmeno in Paradiso son solo rose & viole.
    Si idealizza sempre l'erba dello stato vicino, senza considerare i dettagli, magari negativi, che là ci sono.
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