Decreto viabilità forestale: tanto rumore per nulla

93

È da un paio di giorni che i forum sono roventi, a seguito della precipitosa pubblicazione del Decreto sulla viabilità forestale, avvenuto il primo dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale. Pareva che la mountain bike venisse vietata sulle strade forestali. E invece, ecco la tanto attesa precisazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:



.

Si premette che il Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, contiene esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo, pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione della viabilità forestale, che già esistono nelle singole legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea nomenclatura adottata.

È opportuno rammentare che la competenza primaria in materia è delle Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e la fruibilità di tali viabilità.
Il decreto si muove nell’ambito delle previsioni dell’articolo 9 del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018 (D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, senza alcun contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.

Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto all’articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal Codice della strada.
Inoltre, come esplicitato dal medesimo comma, è compito delle Regioni disciplinare le modalità di utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale “… tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica”.

Si fa inoltre presente che in capo alla Regioni è incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal vincolo idrogeologico; pertanto, spetta alle Regioni la competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale, cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati con la massima attenzione alle singole realtà territoriali.
Da ultimo, si ribadisce che tutte le Regioni all’unanimità hanno approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle proprie competenze e delle conseguenze gestionali.

In sintesi: nessun cambiamento. Le regioni mantengono l’incarico di occuparsi del loro territorio e di preservarlo, come hanno fatto fin’ora.

 

Commenti

  1. Lanfi:

    A me questo chiarimento non pare tanto pertinente.

    Prima viene citato il l'art. 9 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 34/2018), quasi come se già lì si prevedessero divieti simili. Sono andato a leggermelo (non lo riporto qui per non fare uno sproloquio) ma contiene delle disposizioni di principio sullo scopo delle strade forestali, nulla dice riguardo a possibili divieti.

    Poi scrivono che sta alle legioni disciplinare i vari aspetti....e ok, ci sta, ma il decreto emanato dal governo questo prevede:
    "Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.".

    Per quello che riesco a interpretare leggendolo la norma intanto vieta il transito di qualsiasi tipo di veicolo, poi sta alle regioni adottare una disciplina diversa. Che letto altrimenti si può tradurre come "in generale non puoi andare in bici su nessun tipo di forestale possibile e immaginabile, poi sta a te spulciarti 20 possibili discipline regionali diverse e capire se nel tuo caso è consentito". E non mi sembra proprio il massimo....diciamo che se lo potevano risparmiare.

    Poi chiaramente, si tratta di un divieto senza sanzione che comunque non verrà mai applicato quindi alla fine ciascuno fa un po' come gli pare (as usual)....
    Esatto!!! Il divieto c'è, senza sanzioni ( sempre che non le mettano in un decreto attuativo o è contenuto in altre parti della norma...) ma poi sono le regioni che devono indicare dove chi, dove e come puoi passare sulle strade suddette... sennò resta vietato. E comunque vallo a spiegare a chi ti vuole multare come interpretare la Legge, prima ti becchi il verbale, poi fai ricorso.... NON è per niente una risposta tranquillizzante la precisazione del Ministero !!!
  2. Mah, io ho avuto sin dall'inizio il sospetto che l'attività sportiva e ludica non rientrasse nella viabilità ordinaria. Ho comunque firmato la petizione online, quella non costava nulla farlo.
  3. Lanfi:

    A me questo chiarimento non pare tanto pertinente.

    Prima viene citato il l'art. 9 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 34/2018), quasi come se già lì si prevedessero divieti simili. Sono andato a leggermelo (non lo riporto qui per non fare uno sproloquio) ma contiene delle disposizioni di principio sullo scopo delle strade forestali, nulla dice riguardo a possibili divieti.

    Poi scrivono che sta alle legioni disciplinare i vari aspetti....e ok, ci sta, ma il decreto emanato dal governo questo prevede:
    "Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.".

    Per quello che riesco a interpretare leggendolo la norma intanto vieta il transito di qualsiasi tipo di veicolo, poi sta alle regioni adottare una disciplina diversa. Che letto altrimenti si può tradurre come "in generale non puoi andare in bici su nessun tipo di forestale possibile e immaginabile, poi sta a te spulciarti 20 possibili discipline regionali diverse e capire se nel tuo caso è consentito". E non mi sembra proprio il massimo....diciamo che se lo potevano risparmiare.

    Poi chiaramente, si tratta di un divieto senza sanzione che comunque non verrà mai applicato quindi alla fine ciascuno fa un po' come gli pare (as usual)....
    Per esempio, quando passa il Giro d'Italia la strada è vietata al transito ordinario. Ma passano le biciclette e le auto al seguito, Quindi il divieto al transito ordinario nelle forestali non significa che è vietato tutto il traffico, ma che viene regolamentato diversamente rispetto alle strade "normali", ovvero le strade statali, provinciali, comunali e vicinali. Che poi non sono mai strade forestali, perchè hanno una funzione di collegamento tra località. Per capire questo decreto occorre considerare che le strade forestali sono strade di cantiere, anche se per brevi periodi (es. potrebbe essere anche solo pochi mesi ogni 10 anni). Consentire il transito ordinario in una strada forestale sarebbe come consentire il transito a tutti in un strada di cantiere di una cava: non è possibile, bisogna regolamentarlo in quanto non sono presenti le dotazioni di sicurezza che ci sono nelle strade normali. Nelle strade forestali non ci sono in genere guard rail, spesso non è possibile lo scambio di autoveicoli che si incrociano in direzioni opposte (a volte ci sono solo piazzole di scambio) oppure diventano impraticabili agli automezzi in caso di fondo bagnato. Questo non vuol dire che non sia possibile e sicuro andarci a piedi o in bici, in moto o in auto, ma va regolamentato (ovviamente quando non ci sono pericoli derivanti da cantieri forestali operativi).
    Gran parte delle strade e delle piste forestali hanno anche una notevole importanza escursionistica. Saranno le regioni (come già fanno) a decidere come potranno essere fruite senza darsi la zappa sui piedi dell'economia turistica.
Storia precedente

40 anni di evoluzione della MTB con Hans Rey

Storia successiva

Dolomiti Paganella Bike nel circuito Gravity Card

Gli ultimi articoli in News

Una linea da paura

Due anni fa, Vinny T ha avuto un’idea folle: voleva creare una linea nuova. Il concetto?…