Pedone su pista per MTB fa cadere biker: condannato

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Abbiamo parlato spesso del pericolo di investire un pedone quando si scende a tutta su sentieri condivisi. Non abbiamo però mai affrontato l’argomento opposto, e cioé il rischio che si corre quando un pedone percorre una pista dedicata esclusivamente alle mountain bike, con tanto di cartelli di divieto (per i pedoni).

L’incidente accaduto a ferragosto 2020 si rifà esattamente a questa situazione: una famiglia risale una delle piste del Dolomiti Paganella Bike e, presso un dosso (probabilmente un panettone), un biker che stava scendendo va a scontrarsi con un adulto di suddetta famiglia. Sublussazione della spalla destra, trauma distorsivo rachide cervicale e diverse escoriazioni per il biker, che denuncia il padre della famiglia, con cui era avvenuta la collisione.



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Dopo due anni questi è stato condannato ad una multa di 4000 euro, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni (in separata sede) alla parte civile con provvisionale provvisoriamente esecutiva di 2.000 euro e al pagamento delle spese di costituzione di parte civile pari a 1.700 euro.

A quanto riferito da L’Adige, il giudice l’ha trovato colpevole, evidenziando che la persona offesa circolava su una pista dedicata: l’impatto era stato inevitabile per il biker, che aveva riportato lesioni “addebitabili alla condotta imprudente e imperita dell’imputato”, che si trovava contromano su una pista interdetta ai pedoni “e, per tale motivo, sia pure per colpa, provocava il sinistro”.

Grazie a AlexLith per la segnalazione.

 

 

Commenti

  1. Esempio di responsabilità oggettiva di cui ho conoscenza diretta.
    Pista da fondo gestita da una società.
    Nevicata forte con vento per 24 ore. Il giorno dopo c'è il sole e aprono la pista.
    In un tratto di pista in discesa sul fianco della montagna uno sciatore si sposta sul ciglio della pista che cede letteralmente sotto i suoi sci perché la nevicata con il vento aveva creato un "costone" di pista a sbalzo. La caduta gli provoca una grave distorsione al ginocchio e una lesione alla spalla.
    Il giudice ha chiesto al gestore se al mattino prima di aprire aveva fatto un giro della"sua" pista. Il gestore ha detto che non aveva fatto nessun giro ma si è giustificato dicendo che c'erano i cartelli e la liberatoria quando paghi per usare la pista.
    Siccome quel "costone" che aveva allargato la pista era difficilmente riconoscibile da uno sciatore ma facilmente riconoscibile dal gestore il giudice lo ha condannato e gli ha fatto pagare parecchi soldini.
    Quindi chi gestisce un impianto ha anche l'obbligo di garantire la sicurezza di cui fruisce di tale impianto. Sempre nei limiti della buona diligenza e della prevedibilità del danno.
  2. sideman:

    C'è poco da discutere:
    ignorantia legis non excusat

    A parte il fatto che anche questo principio non è assoluto, la questione è molto diversa, perchè non parliamo di una legge ma di un divieto di accesso ad un sentiero, che deve essere comunicato ai potenziali utenti. Per dire, il limite di velocità nei centri urbani di 50 kmh è stabilito dalla legge e puoi multare chi lo supera anche se non c'è un cartello specifico; ma se istituisci una zona a 30 kmh devi mettere i cartelli, altrimenti le multe non sono valide.
  3. lorenzom89:

    scusa ma ho dato un occhiata al regolamento ad esempio dello skipass in paganella e al regolamento del bikepark e non ho trovato nulla di quello che scrivi..

    in quanto io assolutamente ignorante in materia legale (come hai scritto) mi mostreresti gentilmente gli articoli legali o i regolamenti scritti che parlano di quanto dici?? grazie
    Le stesse condizioni di vendita che hai linkato dicono che sui percorsi del bike park "... è consentito il transito delle mountain bike, nel rispetto delle condizioni di vendita". Successivamente si dice che l'inosservanza del regolamento specifico del bike park può comportare il ritiro del pass. E' abbastanza chiaro che il pass non è svincolato dal bike park, ma rappresenta un insieme funzionale in modo non diverso dallo sci alpino. Infatti al primo punto di quelle condizioni le stesse società di gestione degli impianti definiscono il tutto come "un sistema integrato di impianti e piste/tracciati".

    Detto questo, se c'è un "organizzatore", nei fatti è responsabile della sicurezza in astratto ed in concreto indipendentemente dall' esistenza di un contratto di vendita. Ci sono state molte discussioni che parlavano della responsabilità degli "accompagnatori", cercale se vuoi approfondire la questione.
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